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Veneto, deliberazione n. 76 – Mobilità tra società in house e Comunità montana


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità da parte della Comunità Montana (alla quale il comune aderisce) di assumere mediante procedura di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs 165/2001, delle unità di personale dipendenti di una società partecipata dalla stessa Comunità Montana.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 76/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno chiarito che la società in house della Comunità montana non è annoverabile tra le amministrazioni pubbliche destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 165/2001.

Secondo i magistrati contabili, “i dipendenti di dette società non possono considerarsi come titolari di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione ne destinatari della relativa disciplina, ulteriore rispetto a quella codicistica loro applicabile”.

Pertanto, non è possibile attivare una procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 tra una società in house ed il proprio ente partecipante.

 

 


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