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Personale: possibilità di trattenimento per mancato raggiungimento del minimo contributivo


Il Dipartimento della funzione pubblica con il parere n. 15888 del 4 aprile 2013 ha risposto a un quesito formulato da un’azienda ospedaliera in merito alla possibilità di prosecuzione del servizio di un dipendente in caso di mancato raggiungimento del minimo contributivo per il collocamento a riposo.

Secondo la funzione pubblica la fattispecie in esame deve essere valutata sulla base della situazione contributiva complessiva del dipendente interessato tenendo distinte due ipotesi specifiche.

Una prima situazione è rappresentata dal dipendente che non abbia raggiunto il minimo contributivo, tenuto conto esclusivamente del rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione presso cui presta servizio, ma abbia maturato 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in virtù di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte, sia in ambito pubblico che privato, compresa l’attività di lavoro autonomo

In tal caso, l’amministrazione procede a verificare l’ammontare complessivo dei contributi versati a favore del dipendente prossimo al collocamento a riposo.

Qualora la somma delle anzianità contributive maturate presso diverse gestioni consenta il raggiungimento minimo di 20 anni, il lavoratore può ricorrere all’istituto della totalizzazione, di cui al d.lgs. 42/2006 o del cumulo contributivo, di cui alla legge 228/2012 (art. 1, commi 238-248), totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.

Ciò comporta che l’amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente al compimento dell’età limite ordinamentale di permanenza in servizio, se il dipendente ha maturato prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall’articolo 24 del d.l. 201/2011.

Altra fattispecie riguarda invece il caso in cui il dipendente abbia complessivamente un ammontare di anzianità contributiva insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia.

In tale situazione, se il dipendente è titolare di un’anzianità contributiva complessivamente inferiore al minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche considerando la sommatoria dei periodi contributivi, il datore di lavoro dovrà verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, comunque entro i 70 anni di età, il dipendente raggiunga il requisito di anzianità minima contributiva.

In caso contrario, l’amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente una volta che egli abbia raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni (senza incremento della speranza di vita).

 


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