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Toscana, deliberazione n. 20 – Mobilità compensativa


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni, chiedendo in particolare se l’acquisizione di personale per mobilità compensativa, nell’ipotesi in cui l’operazione comporti piena neutralità finanziaria, sia sottratta dal divieto di procedere a nuove assunzioni imposto alle provincie dall’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 20/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno chiarito che “l’istituto della mobilità per interscambio svolto tra soggetti del medesimo livello economico e corrispondente categoria, qualora comporti una piena e totale neutralità finanziaria tra i due enti coinvolti, non comporta alcuna spesa per l’ente che ne autorizzi il ricorso e, di conseguenza, non sembrano esservi ragioni ostative al suo utilizzo anche alla luce dell’intento non sanzionatorio dall’art. 16, comma 9 del d.l. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012”.

 


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