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Toscana, deliberazione n. 18 – Tempo determinato e dipendente collocato in aspettativa


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito ai limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in particolare sulla possibilità di escludere dal novero delle spese quella derivante dall’assunzione a tempo determinato di un’unità di personale in sostituzione di un dipendente collocato in aspettativa senza assegni ai sensi della legge n. 1114/1962, per svolgere servizio presso enti od organismi internazionali.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 18/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno chiarito che anche nel caso specifico di assunzione a tempo determinato per sostituzione di un dipendente autorizzato a prestare servizio temporaneo in un’amministrazione estera, non è possibile derogare ai limiti di spesa imposti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 anche se l’ente, nell’ambito della sua autonomia di manovra, può individuare in maniera differenziata le spese delle diverse tipologie di lavoro flessibile, purché il vincolo di cui all’articolo 9, comma 28, sia rispettato cumulativamente.

 


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