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Puglia, deliberazione n. 37 – Oneri previdenziali amministratori non dipendenti


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 86, comma 2 del Tuel, nella parte in cui prevede che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestono cariche pubbliche di cui al comma 1, l’amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annua “…da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico”.

In particolare l’Ente chiede se la norma sia da applicare anche agli amministratori pubblici che abbiano rinunciato a svolgere la libera professione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 37/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno chiarito che il pagamento degli oneri in via forfettaria spetti anche ai soggetti liberi professionisti nell’ipotesi in cui scelgano di non svolgere attività lavorativa.

Al contrario, tale riconoscimento non spetta agli amministratori locale, non dipendenti pubblici, che decidano di inscriversi, successivamente alla nomina, ad una cassa previdenziale optando, in tale caso, per facta concludentia, per lo svolgimento di attività lavorativa contestualmente all’adempimento del mandato amministrativo.

 


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