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Gare: legittima l’esclusione a fronte di dichiarazioni bancarie generiche


Va esclusa dalla gara la concorrente che ha presentato dichiarazioni bancarie non conformi alla specifica disposizione della lex specialis.

Questo è il principio espresso dal Tar Puglia, sez. I, con la sentenza n. 423 del 20 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria, per inidoneità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

Nel caso di specie, il disciplinare di gara richiedeva a pena di esclusione “almeno due referenze bancarie, in originale, da cui risulti che l’impresa concorrente, ovvero le singole imprese in caso di r.t.i., ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica per sostenere il servizio in oggetto”.

In tema di capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi “le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere” (art. 41 d.lgs. 163/2006).

La stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto anche più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto.

Nel caso in esame la stazione appaltante aveva esercitato la suddetta discrezionalità, indicando il contenuto minimo che le richieste referenze bancarie dovevano avere.

A fronte di tale chiara ed espressa previsione, le referenze presentate in sede di gara recitavano una “che l’impresa è fornita di mezzi adeguati allo standing aziendale” e l’altra che “la società suddetta, per quanto di nostra conoscenza, è in grado di far fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità”.

I giudici amministrativi hanno rilevato che nessuna delle dichiarazioni conteneva il riferimento alla specifica adeguatezza economica e finanziaria dell’impresa in relazione allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, risultando, invero formulate in termini generici e prive di qualsivoglia elemento atto a comprovare l’effettiva capacità dell’impresa di assumere impegni finanziari corrispondenti all’importo dell’appalto.

E’ evidente, infatti, che tutela maggiormente l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto la referenza con cui un istituto di credito dichiara che il proprio cliente ha capacità economico finanziare per far fronte agli impegni scaturenti dalla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, piuttosto che la referenza con cui un istituto di credito dichiara che l’impresa concorrente ha “capacità finanziarie ed economiche che le consentono di appaltare importanti lavori” e che dispone di mezzi adeguati “al volume di lavoro svolto”.

L’interesse della stazione appaltante, infatti, non è semplicemente quello di contrarre con un soggetto che sia in generale affidabile, bensì di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall’amministrazione e dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto.

Nessuna delle dichiarazioni presentate in sede di gara, come è evidente dalla lettura delle stesse, conteneva il riferimento alla specifica adeguatezza economica e finanziaria dell’impresa in relazione allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.

Le dichiarazioni risultavano, invero, generiche e prive di qualsivoglia elemento atto a comprovare l’effettiva capacità dell’impresa di assumere impegni finanziari corrispondenti all’importo dell’appalto.

Sulla basi di tali considerazioni, pertanto, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, stabilendo che è legittima l’esclusione dalla gara a fronte della presentazione di referenze bancarie non conformi alla specifica disposizione della lex specialis.

 


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