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Gare: la mancata produzione del modello GAP è causa di esclusione


E’ legittima l’esclusione da una gara di appalto di una ditta che ha omesso di produrre il modulo GAP espressamente prescritto dal bando.

Questo è quanto ha stabilito il Tar Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 1687 del 28 marzo 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un consorzio che era stato escluso dalla gara per l’affidamento triennale del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici comunali.

Secondo i giudici amministrativi l’obbligo di produzione è imposto dalla norma imperativa di cui all’art. 1 del d.l. 629/82, a norma della quale le imprese aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata devono fornire all’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell’impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

L’Alto commissario con propria circolare del 28/3/1989 ha previsto che gli obblighi informativi devono essere assolti da parte di tutte le imprese partecipanti a gare pubbliche di importo pari o superiore ad Euro 51.645,69, attraverso la compilazione di un apposito modello (detto GAP), contenente varie notizie relative alla struttura dell’impresa, che le stazioni appaltanti sono poi tenute a trasmettergli.

I giudici amministrativi, pertanto, richiamata la novella di cui all’articolo 4 del d.l. 70/2011 secondo cui “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti …”, hanno chiarito che “l’inosservanza alla richiesta contenuta nella circolare dell’Alto commissario comporta una violazione delle disposizioni dettate dalla normativa antimafia, che giustifica il provvedimento di esclusione dalla gara, a prescindere dalla clausola di esclusione dettata dal disciplinare”.

 


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