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Liguria, deliberazione n. 3 – Mantenimento posizione organizzativa servizio associato


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mantenere una posizione organizzativa a seguito dell’istituzione del servizio associato di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In particolare l’Ente ha chiesto se “nell’ambito della propria autonomia organizzativa, in quanto comune capofila, possa provvedere al mantenimento della posizione organizzativa per lo svolgimento della direzione dell’unità organizzativa”.

L’ente ha premesso che il modello organizzativo prescelto con la convenzione è quello della delega al comune capofila che svolgerà il servizio associato mediante la propria struttura organizzativa anche per conto e nell’interesse dell’Ente minore, secondo quanto stabilito nella convenzione medesima relativamente ai rapporti finanziari intercorrenti tra i due comuni nonché alla compartecipazione in termini di risorse e personale da parte del comune minore.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 3/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno chiarito che spetta all’ente, valutare, nella propria autonomia decisionale, le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore ha inteso conseguire prevedendo l’esercizio associato di funzioni.

Pertanto, secondo i magistrati, affinché la posizione organizzativa sia mantenuta “occorre non solo il rispetto dei principi più volte richiamati sopra ma anche che il dipendente del comune minore sia realmente inquadrato nell’apparato organizzativo che gestirà il servizio associato (in tal senso si può richiamare l’art.14 del CCNL 22 gennaio 2004 con specifico riguardo al comma 7) con compiti di responsabilità che giustifichino l’attribuzione della predetta posizione organizzativa”.

 


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