Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, deliberazione n. 2 – Affidamento diretto attività sportiva dilettantistica


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 4, comma 8 del d.l. 95/12 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono procedere all’acquisizione in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro, “in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381”.

In particolare l’Ente ha chiesto se l’acquisizione in via diretta dei servizi il cui valore è pari o inferiore a euro 200.000,00 di cui all’articolo 4, comma 8 del d.l. 95/2012, possa essere effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro ai sensi del citato articolo 90 della legge n. 289/2002.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 2/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno chiarito che “lo spirito dell’articolo 90 della legge 289/2002, nell’intento del legislatore, è quello di promuovere e favorire l’attività sportiva dilettantistica a prescindere dalla forma giuridica del soggetto associativo”.

Pertanto, la normativa di favore prevista all’articolo 4, comma 8 del d.l. 95/2012 riguarda anche le società a responsabilità limitata (e le società di capitali) senza scopo di lucro costituite ai sensi dell’articolo 90, Legge 289/2002, che gestiscono attività sportiva dilettantistica.

 


Richiedi informazioni