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Emilia, deliberazione n. 149 – Gestione diretta servizio socio assistenziale


Un Sindaco ha chiesto se la spesa per il personale adibito alla casa di riposo comunale possa essere esclusa dai limiti vigenti in materia di spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 557, L. 296/2006 ed a quelli di cui all’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 149/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 marzo, hanno chiarito che l’interpretazione dell’articolo 114, comma 5 bis, del Tuel fornita nel proprio precedente parere (490/2012) – nel quale è stata affermata la possibilità di estendere le deroghe ivi previste per le aziende speciali ed istituzioni operanti in determinati settori anche alle aziende pubbliche ai servizi alla persona (ASP) – non può estendersi anche alle ipotesi in cui il servizio socio assistenziale (casa di riposo per anziani) venga gestito in via diretta dall’ente locale, e non per il tramite di suoi enti strumentali.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “il personale dipendente dell’ente locale utilizzato per il funzionamento della struttura comunale per anziani deve essere computato sia nella percentuale di incidenza della spesa di personale sulle spese correnti di cui all’articolo 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 3 agosto 2008, n. 133, sia nel calcolo spesa storica ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione di cui all’articolo 1, comma 557, l. 296/2006”.


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