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Campania, deliberazione n. 135 – Consorzio per gestione associata servizi sociali


Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di costituire un consorzio di servizi per la gestione associata dei servizi sociali previsti nei piani di zona ex lege 328/2000 (assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, ecc.), in sostituzione della forma associativa attualmente esistente (convenzione ex art. 30 del Tuel).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 135/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 marzo, hanno chiarito che la distinzione tra consorzio di servizi e consorzio di funzioni non rileva in relazione all’art. 9, comma 6, del d.l. n. 95/2012, secondo cui “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

Secondo i magistrati contabili, l’ampia latitudine operativa della disposizione, nel quadro dell’opzione legislativa favorevole alla reinternalizzazione dei servizi, “non può che comprendere, fra gli “enti, agenzie e organismi”, anche i consorzi comprendere anche i consorzi ed in genere tutti gli organismi strumentali creati dall’ente locale (salvo, per le società, il riferimento contenuto nel comma 7)”.

Inoltre, le funzioni fondamentali comprendono, in generale, “l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale” e nello specifico la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, di cui all’articolo 14, comma 27, d.l. n. 78/2010 come modificato dall’articolo 19 del d.l. n. 95/2012.

Pertanto è da escludersi la possibilità di costituire un consorzio.


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