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Lombardia, deliberazione n. 92 – Mepa e acquisti in economia


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione delle norme introdotte in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’espressione “acquisti di beni e servizi sotto soglia” comprenda anche le acquisizioni disciplinate dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 92/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo, hanno chiarito che “gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all’interno dei mercati elettronici; quindi l’art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economia”.

Secondo la Corte, è possibile ricorrere alla procedura ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 solo nel caso in cui nei mercati elettronici non siano presenti i beni o i servizi di interesse oppure, seppur presenti, non abbiano le caratteristiche ritenute necessarie dalla p.a.

Pertanto, nella fase di determinazione a contrarre, l’ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, rendere noto di avere effettuato il previo accertamento dell’insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, esplicitare le ragion sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

Relativamente alle sanzioni e responsabilità conseguenti al mancato utilizzo dei mercati elettronici per il rifornimento di beni, servizi, forniture sotto la soglia comunitaria, la Corte dei conti della Lombardia ha evidenziato che “i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un’ipotesi tipica di responsabilità amministrativa”.

 


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