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Lombardia, deliberazione n. 90 – Personale: mobilità in entrata e uscita


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla copertura del posto dì Agente di Polizia Locale, resosi vacante a seguito di mobilità in uscita nel 2012, con procedura di mobilità in entrata nel 2013.

L’ente ha premesso di non aver rispettato, nel 2012, la riduzione in valore assoluto delle spese di personale rispetto all’anno 2011, a seguito del rientro presso l’ente di personale comandato negli anni precedenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 90/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo, hanno ricordato che nell’esercizio successivo alla violazione ai vincoli di spesa fissati dal comma 557, all’amministrazione comunale è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Secondo i magistrati contabili, in caso di mancato rispetto nel 2012 del limite della spesa di personale ex comma 557 della finanziaria 2007, l’ente non può assumere neppure tramite mobilità non rilevando il fatto che la mobilità in entrata (nel 2013) sia “bilanciata” da una mobilità in uscita (nel 2012).

 


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