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Gare: RTI è obbligatorio specificare le parti del servizio imputate alle singole imprese


In caso di servizi complessi ed eterogenei è da escludere che l’indicazione delle sole percentuali di ripartizione consenta di individuare l’oggetto e l’entità delle prestazioni assegnate a ognuno dei singoli componenti il raggruppamento temporaneo.

Pertanto, quando l’oggetto dell’appalto risulta articolato in una serie di servizi e prestazioni, le dichiarazioni prestate dai componenti il raggruppamento, oltre ad indicare le quote di partecipazione, devono specificare con esattezza le parti di servizio e le prestazioni che saranno assunte e svolte da ciascuna impresa riunita.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, sez. I ter, con la sentenza n. 2705 del 15 marzo 2013, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario che aveva omesso di rendere la dichiarazione relativa alle quote percentuali di partecipazione da parte dei singoli operatori e, soprattutto, alle parti del servizio da svolgere, in contrasto con l’articolo 37, comma 4, d.lgs. n. 163/2006.

Negli appalti di forniture o di servizi, i raggruppamenti di imprese, in sede di offerta, sono tenuti a specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno assunte da ciascun operatore aderente.

I giudici amministrativi, confermando l’indirizzo interpretativo fornito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 22/2012, hanno chiarito che “la violazione dell’obbligo della specificazione delle «parti» di servizio imputate alle singole imprese del raggruppamento, sancito dall’art. 11, comma 2, l. n. 157 del 1995 (attuale art. 37, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006), non si risolve in una violazione meramente formale, ma incide, in modo sostanziale sulla serietà, affidabilità, determinatezza e completezza, e dunque sugli elementi essenziali dell’offerta, la cui mancanza, pena la violazione dei principi della par condicio e della trasparenza, non è suscettibile di regolarizzazione postuma”.

 


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