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Toscana, deliberazione n. 15 – Incentivi alla progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92 del d.lgs. 163/2006.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 15/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno ribadito che l’incentivo alla progettazione è ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse.

Pertanto, secondo i magistrati contabili è da “escludere dal novero delle attività retribuibili con l’incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso può concludersi in riferimento ai lavori in economia, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili”.

Relativamente ai lavori di somma urgenza, l’ente dovrà “valutare la natura del lavoro eseguito che dovrà presentare i caratteri dell’opera pubblica o del lavoro finalizzato alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse per poter rientrare nelle tipologie incentivabili ai sensi dell’art. 92 del codice dei contratti”.

In merito alla possibilità di riconoscere tale incentivo per la redazione del Piano di Gestione di una Zona di Protezione Speciale (legge 56/2000) che prevede, tra l’altro, la localizzazione di interventi pubblici in relazione ai quali l’ente agisce in veste di stazione appaltante, i magistrati contabili hanno chiarito che un atto regolamentare “non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato”.

Pertanto, l’attività di redazione del Piano di Gestione di una Zona di Protezione Speciale non rientra in quelle oggetto di incentivo.

 


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