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Sicilia, deliberazione n. 17 – Istituzione e servizi socio-assistenziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di annoverare l’istituzione comunale, che gestisce servizi socio-assistenziali, tra gli enti nominativamente esclusi dai vincoli di onorificità degli incarichi di amministrazione.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 17/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno chiarito che solo le aziende speciali che gestiscono farmacie, servizi socio-assistenziali, educativi e culturali non sono soggette alle limitazioni previste per le “voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori”, mentre tale deroga non si applica alle istituzioni ai sensi di quanto previsto dal comma 5-bis dell’articolo 114 del Tuel.

 


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