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Sicilia, deliberazione n. 14 – Fondo per demolizioni opere abusive


Un sindaco ha chiesto se l’ente, che ha deliberato di avvalersi della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 bis del Tuel, possa accedere al Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all’art. 32, comma 12, del d.l. 269/2003.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 15/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno chiarito che “l’art. 243 bis, del T.U. n. 267/2000, al comma 9, lettera d), prevede, per gli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio ivi disciplinata, il blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g, dello stesso articolo, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi”.

Pertanto, dovendosi qualificare l’eventuale ricorso al Fondo del d.l. 269/2003 come una vera e propria forma di indebitamento, comportando l’acquisizione di risorse aggiuntive per effettuare spese per le quali non è prevista idonea copertura finanziaria,“esso deve ritenersi precluso in presenza dell’avvenuta attivazione della procedura di riequilibrio di cui all’art. 243 bis, del T.U. n. 267/2000”.

 


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