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Veneto, deliberazione n. 74 – Contabilizzazione leasing immobiliare in costruendo


Un sindaco ha richiesto un parere relativamente alle corrette modalità di contabilizzazione di un’operazione di leasing finanziario, disciplinato dall’articolo 160bis del d.lgs. 163/2006.

In particolare, l’ente, che intenderebbe realizzare un’operazione di leasing immobiliare in costruendo per costruire la nuova sede municipale, ha domandato se il ricorso a questo istituto debba essere considerato come un’operazione d’indebitamento.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 74/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 marzo, hanno ribadito che l’ente dovrà “accertare che il contratto da concludere sia un vero e proprio leasing in costruendo con caratteristiche di partenariato pubblico privato (PTT) e utilizzo di risorse private di cui al comma 15-ter dell’art. 3 del codice dei contratti, introdotto dal terzo correttivo, e non rappresenti invece un meccanismo elusivo, nel caso di mancata osservanza del patto, del divieto di indebitamento”.

Inoltre, secondo i magistrati contabili, la configurazione del rapporto e le sue conseguenze contabili dipendono dalla ripartizione dei rischi inerenti l’esecuzione e la gestione dell’opera: ove questi ultimi ricadano sul soggetto pubblico, l’operazione si configura sostanzialmente come indebitamento.

Relativamente al metodo di contabilizzazione, la Corte dei Conti del Veneto ha sostenuto un criterio di preferenza per il “metodo finanziario” rispetto al “metodo patrimoniale” in quanto “anche se solo al momento del riscatto l’opera costruita entra a far parte del patrimonio dell’ente è possibile considerarne gli effetti finanziari sin dal momento della consegna che costituisce il momento dal quale la pubblica amministrazione ne trae vantaggio”.

 


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