Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sardegna, deliberazione n. 27 – Centro servizi per l’impiego


Una Provincia ha posto una serie di quesiti in merito alla possibilità di provvedere alla prosecuzione del servizio pubblico al quale sono preposti i CSL (Centri dei servizi per il lavoro) e, conseguentemente, la disciplina applicabile in tema di vincoli e limiti assunzionali.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n. 27/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 marzo, hanno chiarito che “attesa la tutela costituzionalmente assentita al diritto al lavoro, alla luce dell’esame del quadro normativo di riferimento e in attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale che individui i Soggetti in futuro titolari delle funzioni (per effetto della soppressione delle Province), non pare dubbio che le Province siano tenute ad assicurare, senza interruzioni, la prosecuzione del servizio stesso, in aderenza alle prescrizioni del Legislatore regionale”.

In merito alla disciplina applicabile in tema di vincoli e limiti assunzionali, i magistrati contabili hanno chiarito che i limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, a decorrere dal 2013, possono essere superati in presenza delle ipotesi derogatorie ivi espressamente specificate, ovvero per le assunzioni strettamente necessarie a garantire funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, restando fermo che in ogni caso la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Secondo i magistrati contabili, le attività in argomento sono da considerarsi appartenenti al settore sociale.

Diversamente, in vigenza dell’articolo 16, comma 9, del d.l. n. 95/2012, alle Provincie è imposto il divieto di assunzione a tempo indeterminato nelle more dell’attuazione delle norme di riduzione e razionalizzazione delle stesse.

 


Richiedi informazioni