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La mancata allegazione del documento d’identità è motivo di esclusione dalla gara


L’allegazione della copia fotostatica del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali prescritti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 è necessaria per conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 223 del 13 marzo 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa dall’appalto di servizi per la realizzazione di azioni di informazione, formazione e trasferimento di buone prassi nazionali e internazionali in tema di immigrazione e intercultura, con riguardo alla mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali prescritti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici prodotta in sede di gara.

Secondo i giudici amministrativi, la ratio dell’adempimento risiede nel rendere inequivocabile l’imputabilità soggettiva delle dichiarazione sostitutiva al soggetto sottoscrittore.

Di conseguenza, i giudici amministrativi hanno chiarito che “l’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di chiarimenti sul suo contenuto ex art. 46 d. lgs. n. 163/2006, ma la sua giuridica inesistenza con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione”.

 


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