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Il prezzo va valutato al netto dell’IVA


Nelle procedure di evidenza pubblica il valore degli appalti e, quindi, i prezzi proposti dalle imprese partecipanti alle gare devono essere sempre considerati al netto dell’Iva.
Questo il principio espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, nella sentenza n. 324 dell’11 marzo 2013, con la quale ha riformato la decisione del Tar secondo cui l’amministrazione, in qualità di consumatore finale, nel valutare la convenienza dell’offerta economica deve considerare il costo complessivo da sopportare per ottenere il servizio, a tal fine comprendendo anche il prezzo maggiorato dall’Iva eventualmente dovuta.

Nella caso di specie la stazione appaltante aveva valutato l’offerta includendo l’Iva, così favorendo la cooperativa sociale aggiudicataria che beneficiava del regime di esenzione dell’Iva.

Ciò in evidente discapito della ricorrente seconda graduata, il cui prezzo proposto al netto Iva risultava nettamente inferiore.

I giudici amministrativi, richiamate le diverse e contrapposte posizioni giurisprudenziali formatesi in merito, hanno chiarito che considerare il regime Iva al momento della valutazione dell’offerta comporta “evidenti effetti distorsivi della concorrenzialità”, determinando indirettamente un indubbio vantaggio nel campo degli appalti pubblici in favore di soggetti sottoposti a regimi più favorevoli rispetto ad altre tipologie di operatori, e cioè ad evidente discapito della par condicio.

 


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