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Dichiarazioni ex articolo 38 anche in caso di incorporazione o fusione societaria


L’obbligo dichiarativo di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 si riferisce, indipendentemente da espressa previsione della lex specialis di gara, anche agli amministratori di società fuse per incorporazione, i quali devono ritenersi inclusi tra gli “amministratori cessati nel triennio” della società incorporante.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 1411 dell’8 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal raggruppamento secondo classificato avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria.

Nel caso di specie, la società facente parte del raggruppamento aggiudicatario, che aveva proceduto, prima della partecipazione alla gara, ad un’operazione di fusione per incorporazione, ometteva di allegare la dichiarazione circa l’insussistenza di sentenze pronunciate per reati incidenti sulla moralità professionale con riferimento agli amministratori e direttori tecnici che avevano operato nel triennio (ora nell’anno, a seguito delle modifiche introdotte con L. 106/2011) presso la società incorporata.

Il Collegio, confermando l’indirizzo interpretativo fornito dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 21/2012, ha chiarito che “la società incorporante o risultante dalla fusione, non è un soggetto “altro” e “diverso”, ma semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all’operazione di incorporazione”.

Ne consegue che non si possono considerare ‘‘altrui’’ gli ex amministratori di un soggetto che è parte del tutto e che conserva la sua identità originaria sotto una diversa forma giuridica.

 


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