Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Il difetto del requisito della moralità professionale deve essere valutato in concreto


La Stazione appaltante al fine di invocare l’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/2006, che fa riferimento a “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, è tenuta ad effettuare una concreta valutazione della gravità dei reati risultanti a carico del soggetto interessato ed a rendere una adeguata motivazione delle proprie scelte discrezionali.

Questo è quanto ha affermato il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 362 del 7 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso di una società che era stata esclusa dalla procedura per l’affidamento del “servizio di videosorveglianza, portierato e pronto intervento su allarme o su chiamata”, per mancanza del requisito della moralità professionale.

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva ritenuto sussistente l’impedimento di cui all’articolo 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, in quanto dal casellario giudiziale risultava una condanna per emissione di fatture false (peraltro risalente a 10 anni prima) ed una ammenda di 68 euro per violazione dell’art. 134 Tulps.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno chiarito che la mera sussistenza di reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale non è sufficiente ai fini dell’esclusione, dovendosi invece valutare in concreto la gravità dei reati in questione, e quindi la condotta del soggetto, in termini di adeguatezza del suo comportamento rispetto alle esigenze di dimostrare la sua affidabilità professionale.

 

 


Richiedi informazioni