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E’ possibile modificare la forma giuridica adottata in fase di prequalifica


Gli operatori che concorrono alle procedure di gara possono modificare la veste giuridica assunta in fase di prequalifica, sempre che detta modifica intervenga prima della presentazione delle offerte e sempre che la stessa non risulti preordinata a sopperire ad una carenza di requisiti intervenuta medio tempore o esistente ad origine.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 1328 del 5 febbraio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione del consorzio aggiudicatario, in ragione della violazione della regola dell’immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara.

Nel caso di specie l’aggiudicatario, che aveva partecipato alla fase di prequalifica come rti costituendo, successivamente presentava offerta come consorzio costituito.

I magistrati contabili hanno rilevato che “sia dagli articoli 37 (co.9 e 12) e 51 del codice dei contratti, sia dalla normativa comunitaria di riferimento, emerge la indifferenza dell’ordinamento, alla veste giuridica a mezzo della quale gli operatori concorrono alle procedure di gara ed alle eventuali modifiche della veste assunta inizialmente, quanto meno fino alla presentazione delle offerte”.

Pertanto, ritenuto che nel caso di specie la modifica della forma giuridica non era preordinata a sopperire a carenze dei requisiti generali o speciali in capo alle imprese prequalificatesi poi confluite nel consorzio (in quanto l’aggiunta nella compagine di una società rispetto alle imprese originariamente invitate aveva la finalità di acquisire l’apporto di ulteriori requisiti comunque già posseduti ab initio dalle imprese prequalificatesi risolvendosi in una maggiore garanzia per la stazione appaltante), i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso.

 


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