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Veneto, deliberazione n. 65 – Mobilità reciproca o bilaterale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attivare una procedura di mobilità per interscambio (per compensazione) tra Enti dello stesso comparto pur in costanza di abrogazione, con decorrenza dal 5 giugno 2012 ex art. 62 del d.l. 5/2012, dell’articolo 6, comma 20, del d.p.r. 268/1987 che prevedeva il ricorso a detta procedura.

In particolare, l’ente ha chiesto se una procedura di mobilità bilaterale iniziata in vigenza del d.p.r. 286/1987 e non ancora conclusa alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice, possa comunque concludersi o se, al contrario, si renda necessario attuare la mobilità con bando/avviso di mobilità ex art. 30 d.lgs 165/2001.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 65/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 marzo, hanno chiarito che l’abrogazione della disposizione contrattuale di cui all’articolo 6, comma 20, del d.p.r. 268/1987 non preclude alle amministrazioni locali di poter attivare una mobilità reciproca o bilaterale con altre amministrazioni locali in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 6 del d.lgs 165/2001 in base al quale “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, il ricorso a tale procedura dovrà comunque tener conto dei limiti posti dal legislatore in materia di riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche e di turn over.


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