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Veneto, deliberazione n. 52 – Acquisto quote società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di acquistare delle quote societarie di una società per azioni a partecipazione pubblica totalitaria, detenuta da più comuni.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 52/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 marzo, hanno chiarito che l’art. 3, commi 27 e ss., della legge 244/2007 e l’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 operano su due piani diversi: “l’art. 3 comma 27, infatti, si riferisce alla finalità ed agli scopi che l’ente può raggiungere con la partecipazione societaria; l’art. 14 comma 32, invece, limita la capacità degli enti sul piano numerico ed operativo, prevedendo che, in ogni caso, nessun comune possa detenere un numero di partecipazioni superiore a quello previsto dalla legge”.

Per quanto riguarda la possibilità per l’ente di procedere all’acquisto delle proprie quote societarie, anche nel caso in cui uno o più dei comuni partecipanti non dovesse procedere all’acquisto per difficoltà economiche od altra ragione, i magistrati contabili hanno chiarito che in base al quarto periodo del comma 32 del d.l. 78/2010, solo in caso di partecipazione in misura paritaria o proporzionale al numero degli abitanti da parte di più comuni, le società possano essere mantenute o, addirittura, costituite ex novo, purché gli enti soci raggiungano una popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti.


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