Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Procedure negoziate: l’urgenza non deve essere addebitabile all’amministrazione


E’ illegittimo il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara motivato dall’imminente scadenza dei contratti in corso.

E’ questo quanto ha affermato il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 350 del 6 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un operatore economico del settore, che contestava le circostanze invocate dall’amministrazione a giustificazione dell’estrema urgenza.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, annullando gli atti della procedura, sul presupposto che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avente carattere d’urgenza, prevista dall’articolo 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006 può essere utilizzata, in funzione meramente strumentale all’espletamento di una gara pubblica e nella misura temporale strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

Pertanto, secondo i giudici amministrativi, l’urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all’amministrazione.

Nel caso di specie, invero, i giudici amministrativi, in considerazione del fatto che la scadenza dei contratti in corso costituisce un evento palesemente prevedibile da parte della stazione appaltante, hanno ritenuto non sussistenti le condizioni per la procedura negoziata.

 


Richiedi informazioni