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Lombardia, deliberazione n. 74 – Costituzione fondazione


Un comune ha chiesto se sia possibile costituire una fondazione “che avrebbe il solo scopo di acquisire (attraverso una donazione/permuta) la proprietà di un immobile da concedere in uso/locazione ad un soggetto diverso, ancora da individuare, che garantisca la gestione della scuola materna sul territorio comunale”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 74/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 marzo, hanno chiarito che “alla luce del combinato disposto del comma 6 (che prevede un divieto di istituzione di nuovi enti) e del comma 1 (che impone un obbligo di razionalizzazione/riduzione, pari almeno al 20 per cento, di quelli già esistenti) dell’art. 9 del d.l. n. 95/2012, nonché della ratio complessiva del provvedimento legislativo in discorso (quale emerge, per esempio, dall’art. 4), appare vietata, da parte del Comune, l’istituzione di un nuovo ente o organismo comunque denominato (nel caso di specie, una fondazione), contrastando con la volontà del legislatore non solo di non incrementare la presenza degli enti locali in enti e organismi (comma 6), ma, altresì, di ridurla sensibilmente (comma 1)”.

 


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