Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

La motivazione di non gravità può risultare implicitamente nell’ammissione alla gara


La stazione appaltante non è tenuta ad esplicitare le ragioni in base alle quali ammette un concorrente alla gara ritenendo che i precedenti penali dichiarati non siano incisivi sulla moralità professionale dell’impresa.

Questo quanto ribadito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 349 del 6 marzo, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un concorrente avverso la mancata esclusione dalla gara di un’impresa (mandante in r.t.i.) il cui presidente aveva dichiarato la condanna per un reato ambientale, sul quale, peraltro, la stazione appaltante non aveva espresso alcun giudizio di affidabilità morale e professionale.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, “l’esistenza di un precedente penale non comporta automaticamente un giudizio negativo sulla moralità professionale del concorrente aspirante aggiudicatario di un appalto pubblico (dovendo valutarsi alla stregua della sua rilevanza con l’oggetto della gara, dell’entità della pena, del tempo trascorso dalla commissione del fatto, etc.)”.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno chiarito che, a differenza della valutazione di gravità che, avendo efficacia escludente, richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, nel caso in cui l’amministrazione ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente non incisivo della sua moralità professionale, “non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicitamente o per “facta concludentia”, ossia attraverso l’ammissione alla gara dell’impresa stessa”.

 

 


Richiedi informazioni