Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

ATI e appalti di servizi: necessaria la corrispondenza delle quote ante d.l. 95/2012


La regola di cui all’art. 37 del d.lgs 163/2006, di corrispondenza tra quote di partecipazione all’ati e quote di esecuzione, si applica anche nel settore dei servizi.

Questo il principio espresso dal Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, con la sentenza n. 76 del 15 febbraio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal concorrente secondo graduato avverso la mancata esclusione dell’ati aggiudicataria della gara avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle aree a verde.

Nel caso di specie la ricorrente contestava l’inosservanza del principio di corrispondenza fra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione da parte dell’ati aggiudicataria.

Trattandosi di servizio, infatti, il disciplinare di gara imponeva alle imprese partecipanti il possesso di un determinato fatturato globale, cioè un requisito indispensabile di qualificazione, atto a dimostrare la necessaria esperienza allo svolgimento del servizio, realizzato negli ultimi cinque (o almeno quattro) esercizi precedenti la pubblicazione del bando.

Secondo la ricorrente, le tre imprese aggiudicatrici, associate in ati, avrebbero dovuto dimostrare il proprio fatturato globale, ciascuna in maniera proporzionale alla quota percentuale dichiarata in fase di partecipazione alla gara.

Di fatto, invece, in sede di verifica dei requisiti, veniva riscontrato che l’impresa mandante non possedeva i requisiti di capacità economica-finanziaria richiesti, non essendo corrispondenti alla quota di partecipazione dichiarata in fase di presentazione delle offerte.

Avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso al Tar la seconda graduata lamentando la violazione dell’articolo 37 del codice dei contratti pubblici, in relazione alla mancata osservanza del principio di corrispondenza fra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione.

La problematica della necessaria (pena l’esclusione dalla gara) o meno corrispondenza negli appalti di lavori, servizi o di forniture, tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un costituendo raggruppamento e le quote di esecuzione del lavoro/servizio/fornitura (e, quindi, le relative capacità tecniche ed economico-finanziarie) necessita di alcune precisazioni.

Il principio di corrispondenza, infatti, è stato affermato in relazione ad appalti di lavori, mentre l’applicabilità agli appalti di servizi non è stata unanimemente riconosciuta in giurisprudenza.

Il testo originario del comma 13 dell’articolo 37 del d.lgs. 163/2006 disponeva che “I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”, affinché la stazione appaltante potesse concretamente verificare la serietà ed affidabilità dell’offerta.

Infatti, la ratio di tale obbligo va individuata sia nella necessità che la stazione appaltante possa verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle singole imprese in corrispondenza della quota delle prestazioni che ciascuna deve effettuare, sia, sotto diverso profilo, nella necessità di evitare la partecipazione di comodo di imprese molto quotate, che, nella realtà, non sarebbero invece impegnate effettivamente nell’espletamento dell’appalto.

Com’è noto, in sede di conversione al d.l. 95/2012, nel comma 13 dell’articolo 37 in questione è stato inserito l’inciso “nel caso di lavori”.

Prima di tale modifica, la giurisprudenza riteneva che la regola del parallelismo tra le quote di partecipazione ed esecuzione non fosse individuata solo con riferimento ai lavori.

Secondo la consolidata e prevalente giurisprudenza, la singola impresa componente dell’ati doveva avere la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione, pure nell’ambito degli appalti di servizi.

Più in particolare era stato sostenuto che gli obblighi di corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione e di espressa specificazione in sede di offerta costituissero espressione di un principio generale, valevole a prescindere dal settore d’appalto e senza distinzione di sorta tra a.t.i. orizzontali e verticali.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ritenuto che tale obbligo non sia venuto meno retroattivamente per la modifica dell’articolo 37, comma 13, del d.gs. 163/2006.

Detta disposizione non ha, infatti, nella sua espressione letterale, il carattere di una norma di interpretazione autentica, non contenendo alcuna espressione che ne estenda l’operatività al passato, facendogli assumere carattere retroattivo.

Pertanto i magistrati, non rispettando l’ati aggiudicataria la citata indispensabile corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione, riconosciuta al tempo applicabile anche agli appalti di servizi, hanno accolto il ricorso e, di conseguenza annullato gli atti impugnati.

Per completezza, è utile evidenziare che in tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce la legge 135/2012 che, in sede di conversione in legge del d.l. n. 95, è intervenuta a modificare il testo dell’art. 37, comma 13, anteponendo alla disposizione normativa la locuzione “nel caso di lavori” e questo plausibilmente allo scopo di limitare l’applicazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione ai soli appalti di lavori.

La novità appare del resto coerente con le altre disposizioni introdotte dalla legge 135/2012, tutte ispirate all’esigenza di eliminare gli ostacoli ad una più ampia partecipazione alle gare pubbliche.

Pertanto, attualmente, per gli appalti di servizi e forniture non sussiste più, per le imprese associate, l’obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (in tal senso ordinanza Tar Puglia, Lecce, sez. III, sentenza n. 95/2013).

 


Richiedi informazioni