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Lombardia, deliberazione n. 71 – Servizio di trasporto pubblico locale


Una Provincia ha chiesto un parere inerente le modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale, in particolare chiedendo se sia possibile dare esecuzione alla legge regionale n. 6/2012 e, dunque, procedere all’istituzione delle Agenzie per il TPL.

Il quesito attiene alla potenziale interferenza tra l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, che fa divieto “agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione” e quanto disposto dalla legge regionale lombarda di riforma del trasporto pubblico locale n. 6/2103 che, in aderenza ad altra norma nazionale (articolo 3 bis d.l. 138/2011), ha previsto la costituzione di “Agenzie di gestione” del servizio di TPL per i neo istituiti bacini territoriali ottimali e omogenei, prevedendo la partecipazione degli enti locali alle suddette Agenzie.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 71/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che le due disposizioni normative hanno ambiti applicativi differenti e solo parzialmente coincidente fra loro, in quanto sulla base di quanto previsto dalla norma di legge regionale, la costituzione delle Agenzie è rimessa agli organi amministrativi della Regione, alle quali la legge nazionale non preclude la costituzione di enti, agenzie o organismi deputati all’espletamento di funzioni fondamentali o amministrative.

 


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