Una Provincia ha chiesto un parere inerente le modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale, in particolare chiedendo se sia possibile dare esecuzione alla legge regionale n. 6/2012 e, dunque, procedere all’istituzione delle Agenzie per il TPL.
Il quesito attiene alla potenziale interferenza tra l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, che fa divieto “agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione” e quanto disposto dalla legge regionale lombarda di riforma del trasporto pubblico locale n. 6/2103 che, in aderenza ad altra norma nazionale (articolo 3 bis d.l. 138/2011), ha previsto la costituzione di “Agenzie di gestione” del servizio di TPL per i neo istituiti bacini territoriali ottimali e omogenei, prevedendo la partecipazione degli enti locali alle suddette Agenzie.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 71/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che le due disposizioni normative hanno ambiti applicativi differenti e solo parzialmente coincidente fra loro, in quanto sulla base di quanto previsto dalla norma di legge regionale, la costituzione delle Agenzie è rimessa agli organi amministrativi della Regione, alle quali la legge nazionale non preclude la costituzione di enti, agenzie o organismi deputati all’espletamento di funzioni fondamentali o amministrative.