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Lombardia, deliberazione n. 69 – Inosservanza articolo 1, comma 557 Legge 296/06


Un Sindaco ha chiesto chiarimenti in merito al quadro sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancato rispetto dell’articolo 1, comma 557, Legge 296/06.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 69/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che secondo il comma 557 ter, nell’esercizio successivo alla violazione ai vincoli di spesa fissati dal comma 557, all’amministrazione comunale è fatto divieto “di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

 


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