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Lombardia, deliberazione n. 68 – Limiti assunzioni tempo determinato


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito ai limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in particolare sulla possibilità, negli enti di piccole dimensioni, di sostituire una dipendente assente per maternità, in violazione di detti limiti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 68/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che i limiti imposti dalla norma richiamata sono suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate.

Tuttavia, può essere adottato un atto generale conformativo del potere nei limiti dei principi posti dalla norma statale, solo in presenza di particolari necessità, quali:

• l’impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni fondamentali dell’ente locale in caso di applicazione diretta della norma;

• l’inattuabilità di altri rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione.

 


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