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Lombardia, deliberazione n. 65 – Contabilizzazione debito pregresso


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione di un debito per pretese di rimborso prima non riconosciute dall’ente, dovuto al mutato orientamento giurisprudenziale sulla natura giuridica del preteso creditore.

L’ente ha premesso, infatti, di aver respinto la richiesta di rimborso avanzata da alcune società di diritto privato, sotto controllo pubblico, per i loro dipendenti, ai sensi degli artt. 79 e 80 tuel, data la natura pubblica delle richiedenti.

Successivamente il Consiglio di Stato, con parere n. 706/2011, ha affermato che – ai soli fini dell’applicazione dell’art. 80 – tutte le società pubbliche sono considerate “privati”, ad eccezione di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e inserite nell’apposito elenco ISTAT.

Pertanto il comune, che intende riconoscere il rimborso degli arretrati, chiede se, a fini contabili, debba procedere con l’ordinaria procedura di spesa, stanziando e impegnando nell’anno in cui la pretesa è stata nuovamente rivolta all’ente, oppure debba procedere con il sistema del riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di debiti preesistenti, maturati economicamente e giuridicamente in anni precedenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 65/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che “non essendo intervenuta una sentenza o altro provvedimento giurisdizionale, il sopravvenuto riconoscimento della debenza di un credito preesistente giuridicamente ed economicamente imputabile ad altre annualità, non può intervenire con la procedura del debito fuori bilancio”.

Pertanto, nel caso di riconoscimento extragiudiziale di debiti la cui esistenza giuridica è anteriore, occorrerà “una manifestazione contabile coincidente con l’anno del riconoscimento stragiudiziale, che presuppone quindi un adeguato stanziamento in bilancio e l’ordinaria procedura di spesa (art. 191 T.U.E.L.) e, in caso di incapienza, le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale”.

 


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