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Lombardia, deliberazione n. 52 – Spese di formazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 6, comma 13 del d.l. 78/2010 ed in particolare sulla possibilità di escludere dai vincoli in materia di personale un avanzo vincolato alla formazione derivante da esercizi ante 2009, nei quali era obbligatorio prevedere in bilancio per la spesa di formazione una percentuale stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 52/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che tale limite, che viene ancorato al 50% di quanto speso, per formazione, nel 2009, ammette solo come uniche eccezioni possibili le spese che riguardano la “formazione effettuata dalle Forze di Polizia”.

 


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