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Certificazione di qualità: il concorrente può dimostrare il possesso di certificati equivalenti


E’ illegittima la clausola della lex specialis che richieda il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, non ammettendo i concorrenti a provare il possesso di certificati equivalenti o a fornire altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia.

Questo è quanto ha affermato il Tar Piemonte, sez. I, con la sentenza n. 300 dell’8 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal precedente gestore del servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), che aveva lamentato il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti di partecipazione in materia di certificazione ambientale.

Nel caso di specie, il capitolato di gara richiedeva, a pena di esclusione, rispettivamente tra i requisiti di ordine generale e tra quelli concernenti la capacità economica tecnica e finanziaria, il possesso da parte del concorrente della “certificazione del sistema di qualità ISO 9001 specifica per la Gestione dei Servizi Socio Sanitari”.

I giudici amministrativi hanno rilevato come dalla disposizione dell’articolo 43 del Codice dei Contratti, secondo cui è ammessa la produzione in gara di “certificati equivalenti” e di “altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia”, emerge chiaramente la volontà di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla gare pubbliche in condizioni di parità e di non discriminazione, oltre che a garantire la ragionevolezza e la proporzionalità dei requisiti soggettivi di partecipazione.

Pertanto, nel caso di specie, i giudici amministrativi, rilevata “l’imposizione di un requisito così restrittivo, formulato in termini assoluti ed escludenti” hanno annullato il capitolato limitatamente alla parte in cui, nel prescrivere il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, non ammette i concorrenti a provare il possesso di certificati equivalenti o a fornire altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia.

 


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