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Unicità della commissione di gara


E’ illegittimo l’operato dell’amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva delle risultanze di gara mediante due distinte ed autonome commissioni giudicatrici, rispettivamente per la valutazione delle offerte tecniche e per l’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, sez. III, con la sentenza n. 2456 del 7 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso l’illegittimità delle operazioni compiute della commissione di gara per l’appalto dei servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio).

Nel caso di specie risultavano nominate due distinte commissioni di gara, le quali si erano occupate rispettivamente della valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica, operando in modo assolutamente distinto e autonomo, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalla legge di gara.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che dall’articolo 84 del Codice dei contratti si ricava il principio dell’unicità della commissione di gara, soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative (quale la valutazione delle offerte).

I giudici amministrativi, infatti, hanno chiarito che, mentre è possibile la nomina di un “seggio di gara” avente compiti di natura accertativa, con riferimento all’esame della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti, diversamente, l’attività di valutazione e attribuzione di punteggio costituisce un compito esclusivamente riservato all’unica commissione istituita.

Pertanto, “è illegittimo l’operato dell’amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva delle risultanze di gara mediante due diversi collegi, in spregio al suddetto principio di unicità, il quale permette l’affidamento ad eventuali “sottocommissioni” solo di attività meramente preparatorie o istruttorie ma non quello di attribuzione di punteggi”.

 


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