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Lombardia, deliberazione n. 51 – Differenza tra Consulenza e appalto di servizi


Un Sindaco ha posto un articolato quesito in merito al conferimento di incarichi a tecnici abilitati, da svolgere senza vincolo di subordinazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 51/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che la decisione di affidare mediante consulenza o appalto di servizi una determinata prestazione da rendere a vantaggio dell’ente locale rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.

La Corte dei conti, chiarita la distinzione tra le due fattispecie contrattuali, ha rilevato che sia l’incarico a tecnico abilitato, in possesso di partita IVA, avente ad oggetto l’elaborazione di una perizia di stima, sia l’incarico a tecnico abilitato, in possesso di partita IVA, per la misurazione tecnica di alcuni immobili comunali, rientrano “nella categoria della prestazione d’opera intellettuale resa da un professionista abilitato e iscritto nell’apposito albo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 c.c., nonché, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai sensi degli artt. 7 co. 6 e 6-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, 3 commi da 54 a 57 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e successive integrazioni e modificazioni, 46 comma 3 della Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Infatti, in entrambe le ipotesi di affidamento, la prestazione richiesta necessita di competenze tecniche possedute da un soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell’albo professionale.

Inoltre, la prestazione, ha un oggetto delimitato e si risolve in un periodo di tempo ben definito.

 


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