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Piemonte, deliberazione n. 9 – Gestione associata


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta applicazione delle norme risultanti dall’articolo 14, comma 25 – 31 quater del d.l. 78/2010, come integrate dall’articolo 19 del d.l. n. 95/2012, che stabiliscono l’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 se il loro territorio ricade all’interno di Comunità montane.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 9/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che in base a tali disposizioni “i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti, entro scadenze prefissate dal legislatore, ad esercitare “obbligatoriamente, in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)”.

Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di migliorare l’organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell’osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Secondo i magistrati, pertanto, spetta all’ente, valutare, nella propria autonomia decisionale, le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore ha inteso conseguire prevedendo l’esercizio associato di funzioni.

 


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