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Piemonte, deliberazione n. 8 – Spesa per Assegno familiare


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal novero delle spese di personale l’assegno alimentare che grava sul bilancio dell’ente e corrisposto al dipendente comunale in stato di detenzione presso casa circondariale, sospeso dal servizio.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 8/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che “nessuna norma prevede espressamente l’esclusione dalle spese per il personale delle provvidenze economiche corrisposte al dipendente comunale sospeso per stato di detenzione, né vi è possibilità in via d’interpretazione sistematica di giungere ad una previsione derogatoria, considerata, appunto, la natura imperativa delle norme di contenimento delle spese di personale, con la conseguenza che – si ribadisce – ogni previsione derogatoria deve considerarsi rimessa all’indicazione espressa del legislatore e deve ritenersi non suscettibile di applicazione oltre i casi e i modi dal legislatore previsti”.

Relativamente al secondo quesito, ovvero se in pendenza del giudicato della sentenza definitiva, l’Ente possa avvalersi del ricorso ad assunzioni a tempo determinato, i magistrati contabili del Piemonte hanno chiarito che l’ente dovrà far riferimento ai principi contenuti nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

 


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