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Piemonte, deliberazione n. 14 – Utilizzo proventi economie aggiuntive


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, commi 1 e 2 bis del d.l. 78/2010, in particolare chiedendo se i limiti previsti da dette disposizioni siano applicabili anche con riferimento alle risorse di cui all’articolo 16, comma 5, del d.l. 98/2011 provenienti dalle economie aggiuntive derivanti dai processi di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, laddove utilizzate per la contrattazione integrativa.

L’ente ha premesso di voler un piano di razionalizzazione della spesa diretto a risparmiare sui servizi di sorveglianza delle condizioni meteorologiche e di sgombero neve, che verrebbero svolti da personale comunale invece che da una ditta esterna, incrementando, poi, con le conseguenti economie, i trattamenti accessori del personale coinvolto,

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 14/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, richiamate le indicazioni di massima enunciate nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 2/2013, hanno chiarito che “in coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

 


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