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Piemonte, deliberazione n. 10 – Consorzio socio-assistenziale


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 28, d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di mantenere il consorzio intercomunale per la gestione di servizi socio assistenziali sulla base dell’articolo 9, comma 1bis, del d.l. 95/2012, che ha fatto salvi dall’obbligo di soppressione e accorpamento enti e istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali e della L.R. n. 11/2012, che ha previsto la possibilità di gestire le funzioni socio assistenziali mediante consorzi fra enti locali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 10/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che il consorzio cui partecipa il Comune richiedente potrà essere mantenuto per l’esercizio, in forma associata, delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, essendo tali “consorzi socio-assistenziali tra comuni, dunque, da una parte, sono espressamente previsti e mantenuti dalla legislazione regionale in materia, dall’altra, sfuggono agli obblighi di soppressione previsti dalla legge statale, non rientrando nell’ambito di applicazione del citato art. 9 comma 1 D.L. n. 95/2012, giusta la deroga di cui al seguente comma 1 bis, ne’, secondo quanto sopra precisato, in quello dell’art. 2 comma 186 L. n. 191/2009”.

Secondo i magistrati, tuttavia, il rilevato disfavore per le strutture intermedie comporta che “il mantenimento di un consorzio, ancorché non vietato, sia subordinato a una rigorosa valutazione circa la rispondenza della sua sussistenza e della sua gestione a criteri di economicità, efficacia, efficienza, criteri che, del resto, sono espressamente richiamati anche dalla sopra citata normativa regionale”.

Pertanto l’Ente, nell’assumere le decisioni, che sono di sua esclusiva competenza, in ordine alle modalità di erogazione dei servizi socio assistenziali, è comunque tenuto a preferire il ricorso allo strumento dell’unione o della convenzione, laddove questo sia maggiormente rispondente a criteri di economicità, efficacia, efficienza.

 


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