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Non è necessario produrre tante copie del documento di identità quante sono le autocertificazioni


E’ illegittima l’esclusione del concorrente che ha allegato una sola copia del documento identità per tutte le dichiarazione ex art. 38, d.lgs. 163/2006.

Questo il principio espresso dall’Avcp nel parere n. 211 del 29 dicembre 2012, in merito alla legittimità della esclusione disposta nei confronti di una società.

Nel caso di specie, le copie del documento di identità del rappresentante legale, inserite nel plico contenente la documentazione amministrativa, non erano risultate in numero pari alle autodichiarazioni dallo stesso rese.

L’Avc ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche la produzione di una sola copia fotostatica del documento di identità nella busta contenente la documentazione amministrativa è conforme alla lettera dell’articolo 38 d.p.r. n. 445/2000, in quanto consente di individuare il sottoscrittore e di ricondurre a tale soggetto le responsabilità previste in caso di false dichiarazioni.

 


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