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Lombardia, deliberazione n. 38 – Spesa di formazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 ed in particolare sulla possibilità per l’Ente, che nel 2009 non ha sostenuto alcuna spesa per la formazione e l’aggiornamento del personale, di assumere per tale finalità impegni di spesa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 38/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che “ove si adottasse un’interpretazione meramente matematica, la norma finirebbe per determinare un divieto assoluto alla stipulazione di questa tipologia di contratti, effetto eccedente le finalità della norma e contrastante con la pronuncia della consulta (Corte Costituzionale, n. 139 del 23 maggio – 4 giugno 2012) richiamata nello stesso parere (secondo cui l’articolo 6 del d.l. n. 78/2010 può considerarsi “rispettoso dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali” in quanto stabilisce un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”).

Pertanto, secondo i magistrati contabili, quando la spesa costituente il parametro è inesistente, è necessario individuare un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli anni successivi

In tale situazione, la corte dei conti della Lombardia “ritiene funzionale consentire assunzioni di spesa per attività di formazione del personale qualora determinate da un’assoluta necessità (per imposizione normativa o contrattuale) di farvi fronte: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi”.

 


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