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La mancata indicazione del domicilio e fax non comporta l’esclusione


E’ illegittima l’esclusione da una gara di una società che ha omesso di indicare il domicilio eletto ed il numero del fax per l’invio delle comunicazioni.

Questo è quanto ha affermato il Tar Lazio, Roma, sez. Ibis, con la sentenza n. 2221 del 28 febbraio 2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società, ritenendo illegittima la clausola del bando di gara, laddove commina l’esclusione per il concorrente che non abbia inserito nella documentazione amministrativa l’indicazione del domicilio eletto nonché il numero di fax per l’invio delle comunicazioni.

I giudici amministrativi hanno chiarito che l’omissione contestata alla società ricorrente non poteva ritenersi rientrare tra quelle per le quali l’articolo 46, comma 1 bis, del codice dei contratti giustifica l’esclusione, trattandosi di una mera inadempienza formale che non incide sulla possibilità della identificazione e della certezza del soggetto presentatore dell’offerta (il domicilio e il numero di fax non inseriti nella busta potevano comunque essere desunti dalla documentazione presentata dalla stessa ricorrente).

 


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