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Opere pubbliche: trasparenza o stop ai finanziamenti pubblici


E’ stato pubblicato in G.U. n. 54 del 5 marzo 2013 il decreto 26 febbraio 2013 del ministero dell’economia e delle finanze concernente “Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

Nello specifico il d.l. 229/2011 ha introdotto nuovi obblighi informativi in merito alla programmazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, coordinati con gli adempimenti già previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati.

In base alla previsione contenuta nell’articolo 5 del d.l. 229/2011, il Ministero dell’economia e delle finanze, ha, quindi, indicato le informazioni che le amministrazioni e i vari soggetti destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto stabilisce che “l’adempimento degli obblighi di comunicazione è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all’atto della sua erogazione dai competenti uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

Dunque, in assenza di detta comunicazione, viene meno il finanziamento

Costituiscono oggetto di rilevazione le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012.

 

 


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