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Piemonte, deliberazione n. 2 – Indennità di disagio


Un sindaco ha richiesto un parere circa la possibilità di istituire ed attribuire l’indennità di disagio, prevista dall’articolo 17, comma 2, lett. e) del ccnl. 1999, che mira “a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C”, in considerazione del divieto previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 1/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, hanno chiarito che tali risorse non sono state escluse dall’ambito applicativo della norma, la cui ratio consiste nel contenimento della dinamica retributiva attraverso la cristallizzazione al 2010 del tetto di spesa relativo all’ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici destinati al trattamento accessorio del personale della P.A., ricomprendendo in tale trattamento accessorio anche le componenti non aventi carattere fisso e continuativo.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “poiché l’ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio non può essere incrementato rispetto al parametro individuato, è possibile ricorrendone i presupposti, introdurre voci retributive accessorie prima non previste, solo a condizione che vi siano riduzioni, di pari importo, di altre voci”.

 


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