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Friuli, deliberazione n. 4 – Indennità membri OIV


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di attribuire un’indennità ai componenti esterni degli Organismi di Valutazione Indipendenti, tenuto conto che il comma 7-bis dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 18/2010 (recante “Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre”) prevede che “Ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione degli enti locali del comparto spetta un’indennità da determinarsi con appositi atti delle singole amministrazioni, nonché il rimborso spese se e in quanto previsto dalla vigente normativa”.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione n. 4/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, hanno chiarito che:

• sussiste la facoltà – e non l’obbligo – per l’Ente locale di procedere alla costituzione della struttura di valutazione denominata Organismo Indipendente di Valutazione;

• qualora l’Ente opti per tale modalità organizzativa per le finalità del controllo interno dovrà rispettare il principio dell’invarianza della spesa già prevista e destinata ai servizi di controllo interno (c.d. clausola di invarianza della spesa);

• qualora inoltre l’Ente intenda affidare un incarico esterno per il funzionamento del costituito OIV dovrà altresì rispettare i vincoli e i parametri concernenti gli incarichi individuali di lavoro autonomo nelle PPAA, fissati all’art. 7,commi 6 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001.

 


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