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Friuli, deliberazione n. 10 – Cessione aree PIP


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare contratti di diritto privato ai fini della cessione di aree comprese nei piani per insediamenti produttivi (P.I.P.), nonché sulla corretta contabilizzazione delle relative entrate.

In particolare, l’ente ha premesso di voler procedere alla cessione delle aree facendo ricorso a schemi contrattuali tipici e atipici, quali la locazione di immobile con patto di futura vendita, il contratto di locazione con opzione di acquisto, la vendita con patto di riservato dominio.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione n. 10/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, hanno chiarito che “ciò che comunque deve orientare la scelta da parte dell’Ente delle forme negoziali ritenute più idonee in relazione al caso concreto è l’esigenza di salvaguardare la finalità pubblicistica impressa all’area con l’apposizione del vincolo urbanistico, la quale fin dall’origine vale a inscrivere la fattispecie negoziale nell’ambito della più ampia procedura di stampo pubblicistico attivata con l’atto di pianificazione territoriale, seguita dall’adozione di apposito regolamento nonché dall’emanazione di apposito bando, con cui verranno individuati gli assegnatari delle aree”.

Secondo i magistrati contabili, anche in considerazione delle particolari esigenze di non immediata solvibilità del contraente, l’ente potrà fare ricorso a schemi contrattuali che realizzino comunque, sia pure in termini differiti, effetti analoghi a quelli della cessione in proprietà delle aree.

Infine, relativamente alle modalità di contabilizzazione in bilancio dell’operazione in questione, la Corte dei Conti ha precisato che il prezzo di vendita, pagato in forma differita, dovrà comprendere al suo interno anche l’onere finanziario connesso al differimento nel tempo della percezione del prezzo di vendita da parte del comune, che dovrà essere attualizzato.

La contabilizzazione dovrà avvenire al titolo IV delle entrate, provvedendo ad accertare il corrispettivo di vendita dell’immobile al Titolo IV, cat. 1, (“Alienazione di beni patrimoniali”) dell’entrata.

Le risorse in tal modo acquisite dovranno necessariamente essere destinate a finanziamento di spese di investimento.

 


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