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Friuli, deliberazione n. 1 – Buoni pasto elettronici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità della previsione di cui all’articolo 5 comma 7 del d.l. n. 95/2012 al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, nonché del previsto limite a 7,00 euro del valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale.

In particolare, l’ente ha richiamato quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate che, nella materia specifica dei buoni pasto elettronici precisa che le “card (…) non rappresentano titoli di credito, ma consentono unicamente di individuare il dipendente che quel giorno ha diritto a ricevere la somministrazione del pasto (…) nei confronti del dipendente la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto ha diritto e non il corrispondente valore monetario (…). Dalla funzione attribuita alle card elettroniche, di mero strumento identificativo dell’avente diritto, deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita diffusa” (Ag. Delle Entrate, risol. n. 63/E del 17.05.2005).

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione n. 1/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, hanno chiarito che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, d.l. 95/2012, sono applicabili alla fattispecie del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, ivi compreso il limite di valore pari a € 7,00.

Secondo i magistrati, infatti, tali disposizioni sono direttamente applicabili, a prescindere dalle concrete modalità di erogazione dei pasti medesimi, che può avvenire attraverso l’attivazione di un servizio mensa gestito direttamente dall’ente ovvero affidato in convenzione a terzi, ovvero, ancora, anche nell’ipotesi in cui l’ente opti per la corresponsione di tickets aventi un valore nominale pari al servizio mensa.

 


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